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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per
le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello
Stelvio, di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1434,
e' elevato a lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e per
ciascun esercizio finanziario successivo.