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Legge Ordinaria n. 816 del 13/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1972 n. 336)
Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti   atti  internazionali  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:
    a)  Accordo  aggiuntivo  alla  convenzione  di amicizia e di buon
vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;
    b) Convenzione monetaria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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