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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:
a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon
vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;
b) Convenzione monetaria.