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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le assunzioni di personale per i lavori di carattere stagionale
presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
disciplinate dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.
L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA