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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29,
sono sostituite dalle seguenti
"a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi
giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni
chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la
lunghezza dell'itinerario giornaliero".