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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure dei compensi orari, fissate nell'articolo 3 dell'allegato
alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:
Fra ore Fra ore
6 e 22 22 e 6
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Agenti tecnici superiori, agenti tec-
nici di 1a e 2a classe, capi operai
ed operai di 1a categoria.......... 192 400
Rimanente personale.................. 170 364