Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il
bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1973, secondo gli stati di previsione, le disposizioni e modalita'
previste nel relativo disegno di legge, e la successiva nota di
variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.