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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962,
n. 922, e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti
diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del
Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresi',
autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti
uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto,
previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e
giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i
coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero,
nonche' al Consiglio superiore della magistratura".