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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n.
462, e' prorogato al 15 marzo 1973.
Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si
applicano, sino al 15 marzo 1973, anche per i pagamenti comunque
dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973, salvo
conguaglio in base a quanto sara' stabilito da apposita legge
sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 155 del 1972.
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per
l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme
che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle
disposizioni contenute nella presente legge non possono essere
considerati inadempienti per morosita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - NATALI -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA