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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), del
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di
cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori
legalmente costituiti e associazioni di produttori riconosciute, che
si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione
in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci,
sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal
combinato disposto dell'articolo 8 del citato decreto-legge e
dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1928, n. 27, contenente norme
regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale
privilegio si estende a tutti i prodotti agricoli e zootecnici
depositati in impianti e magazzini di cooperative agricole e loro
consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni
di produttori legalmente riconosciute anche se ubicati fuori delle
aziende dei soci.
Tale privilegio non si estende pero' ai prodotti agricoli e
zootecnici di cui al successivo punto 3) dello stesso articolo 2 del
ricordato decreto-legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - NATALI -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA