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Legge Ordinaria n. 88 del 16/03/1972 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1972 n. 85)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  4  marzo 1972, n. 25,
concernente  provvidenze  a  favore delle popolazioni di comuni delle
Marche  colpiti  dal  terremoto  del  gennaio-febbraio  1972,  con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: Camerata Picena, e'
aggiunta la parola: Castelfidardo; dopo le parole: San Marcello, sono
aggiunte  le  parole:  Santa  Maria Nuova; le parole: 30 giugno 1972,
sono sostituite con le parole: 30 aprile 1972;
    al  secondo  comma,  le  parole:  per  lo  stesso  periodo;  sono
sostituite  con le parole: per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno
1972;  dopo le parole: prima del 25 gennaio, sono aggiunte le parole:
e dal 25 gennaio al 15 febbraio.
  All'articolo   5,   al   quinto  comma,  dopo  le  parole:  decreto
legislativo  12  aprile 1948, n. 1010, sono aggiunte le parole: fatte
salve  le  provvidenze  previste  dai  successivi  articoli 6 e 7 del
presente decreto.
  All'articolo 6, al secondo comma, dopo le parole: diverse da quelle
preesistenti,  sono  aggiunte  le  parole:  nell'ambito  delle  norme
urbanistiche.
  All'articolo 7, al primo comma, e' soppressa la parola: urbani.
  All'articolo  30,  al  primo comma, sostituire le parole: 30 giugno
1972, con le parole: 31 ottobre 1972.
  All'articolo  34, sostituire le parole: agosto 1972, con le parole:
dicembre 1972.
  Dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:

ESTENSIONE  DI  PROVVIDENZE  A  FAVORE  DI  ALTRE ZONE DEL TERRITORIO
  NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE

                            Art. 37-bis.

  Con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei  Ministri  per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con
il  Ministro  per  il  tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai
terremoti   dell'anno  1971  e  del  gennaio-febbraio  1972  e  dalle
alluvioni  e  mareggiate  verificatesi  nel gennaio-febbraio 1972, ai
quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5,
6, lettera d), e 27.
  Agli  adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle
opere  pubbliche  delle  Marche  e  agli  uffici  del genio civile di
Ancona,  per  i  comuni  che saranno indicati ai sensi del precedente
comma  provvederanno  i corrispondenti organi aventi competenza nelle
zone interessate.
  La  concessione dei contributi di cui al presente articolo avverra'
a  norma  e  secondo  i  criteri  di  cui all'articolo 7 del presente
decreto per quanto applicabili.
  I  proprietari  che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la
ricostruzione  degli  immobili prima dello intervento statale possono
chiedere  di  essere  ammessi  al godimento dei benefici previsti dal
presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.  L'apposita  perizia  di  spesa  e' approvata dai competenti
uffici del genio civile.
  Per l'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
lire  5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno  finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di
previsione  della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno
finanziario.
  All'onere  relativo  si  fa fronte con una corrispondente riduzione
del  capitolo  n.  3523  dello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 marzo 1972

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - RUMOR -
GONELLA - PELLA -
MISASI - FERRARI-AGGRADI
- NATALI - GAVA -
DONAT-CATTIN - TAVIANI
- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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