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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre
1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA