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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre
1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di
emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a
Vienna il 7 luglio 1971.