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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto
giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione,
conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.