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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Natura giuridica e ordinamento)
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio, ENASARCO, gia' riconosciuto con regio decreto 6 giugno
1939, n. 1305, e' dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il
tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di
amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.