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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle
amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro
concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooperative e
consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di
enti pubblici, si puo' procedere, in caso di licitazione privata,
soltanto in uno dei seguenti modi:
a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal
successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza
prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai
sensi del successivo articolo 2;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media
finale, ai sensi del successivo articolo 3;
d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai
sensi del successivo articolo 4;
e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo
articolo 5.