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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n.
777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n.
1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.
I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno
assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti
dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra
indicato.