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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti
pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli
delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima
parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n.
965.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile
1968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA