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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e
Osmi (Nuoro) gia' intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio
1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9;
28 gennaio 1960, n. 31, e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del
contributo di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio
1952, n. 9, e' modificato come segue:
"La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun
proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potra' superare
la somma di lire 7.000.000". Entro il limite di tale importo e'
fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento
in un'unica soluzione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della
legge 31 ottobre 1966, n. 952.
Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna puo'
corrispondere ai proprietari clic ne facciano richiesta
anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo,
in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.