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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TESORO
Art. 1.
Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971,
n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di
assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) e'
stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.