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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e
l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori
spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture di beni e le prestazioni
di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei
loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta generale
sull'entrata con effetto dal 10 gennaio 1966 e fino al 31 dicembre
1972.