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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La denominazione dei gradi degli ufficiali dei Corpi della marina
militare e' stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.
In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui sono
citati gli ufficiali dei suddetti Corpi devono essere apportate le
modifiche conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.