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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 1 della
legge 21 marzo 1969, n. 97, e' integrato con il periodo aggiunto
dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA