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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di
economia agraria, stabilito dalla legge 8 novembre 1963, n. 1530, in
lire 150 milioni, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972,
a lire 300 milioni.