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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento,
della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di
servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
l'anno finanziario 1972.
Il nuovo stanziamento verra' inserito nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Le localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al
primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e
dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di
servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero
della difesa.