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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di
previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori
drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di
musica popolare, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre
1954, n. 1227, e' elevata a lire 160 milioni, a partire
dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle
leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al
contributo in favore della casa di riposo per musicisti "Giuseppe
Verdi" di Milano.