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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo
1 della legge 22 novembre 1967, n. 1219, e' elevata a lire 5.500
milioni.
La maggiore spesa di lire 2.500 milioni sara' stanziata nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1972 e di lire 850
milioni in ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.
Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere
utilizzate negli esercizi successivi.