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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore
delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo
e del Lazio, colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972,
nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2,
la lettera b) e' sostituita con la seguente:
"b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici
pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre
opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole
materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di
ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi";
alla lettera e) e' soppressa la parola: "urbani";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello
Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con
strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito
delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle
lettere b) e e) del presente articolo possono essere realizzate con i
miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui
le opere sono destinate".
All'articolo 3, al secondo comma, le parole: "articolo 2" sono
sostituite con le parole: "articolo 20".
All'articolo 4,
al primo comma, le parole: "30 giugno 1973" sono sostituite con le
parole: "31 ottobre 1973"; e le parole: "31 dicembre 1973" sono
sostituite con le parole: "28 febbraio 1974";
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, ti. 552,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734,
per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande
per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli
edifici di proprieta' privata, danneggiati dal sisma, e' prorogato al
31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.
Per gli edifici di proprieta' privata, compresi nello ambito del
centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della
citta' di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre
1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno
pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla
data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della regione Marche
del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui
ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre
1974, se piu' favorevole";
dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la
ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del
novembre-dicembre 1972 prima della entrata in vigore del presente
decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici
previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 entro i termini indicati
nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa e'
approvata dai competenti uffici del genio civile";
al quinto comma, le parole: "secondo comma" sono sostituite con le
parole: "quarto comma".
All'articolo 5,
al secondo comma, le parole: "30 giugno 1973", sono sostituite con
le parole: "31 ottobre 1973";
sono aggiunti i seguenti commi:
"La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura
e' incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.
La predetta somma di lire 5.000 milioni sara' iscritta nello stato
di previsione del Ministero del tesoro per essere versata
all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale".
All'articolo 6, al terzo comma, sono aggiunte le parole: "sulla
base di un programma di ripartizione concordato con le regioni
interessate".
L'articolo 7 e' sostituito con il seguente:
"E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1.750 milioni
all'istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di lire
800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e
di lire 450 milioni, e di cui 225 milioni all'istituto autonomo per
le case popolari di Perugia e 225 milioni all'istituto autonomo per
le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi
costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza
tetto, a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.
La somma di lire 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al
precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno
finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.
Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono
essere realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari delle
rispettive province previe intese con il comune interessato e con la
procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167.
Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi
costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli
istituti autonomi per le case popolari in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e alle
limitazioni previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici
del 7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge
30 dicembre 1960, n. 1676".
All'articolo 11, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti
ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli
eventi sismici, hanno sospeso le attivita' di cura o hanno dovuto
ridurre il numero dei posti-letto per inagibilita' degli edifici
destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutua
trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare
delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni
1972 e 1973, rispetto all'anno 1971.
Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'articolo 40-ter del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia
dello Stato".
All'articolo 14,
al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Dalle somme destinate alla sovrintendenza ai monumenti 200
milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo
la Valnerina da Ferentillo a Visso";
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"E' altresi' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da
iscrivere per l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai
contributi per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico,
storico o artistico di Tuscania";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le somme non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere
utilizzate nell'anno finanziario successivo".
All'articolo 15,
al primo comma, dopo le parole: "mutui agevolati", sono aggiunte
le parole: "nel limite massimo di 12 milioni per unita' immobiliare";
al decimo comma, le parole: "250 milioni" sono sostituite con le
parole: "500 milioni";
all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"fatta eccezione per le prime tre unita' immobiliari di proprieta' di
ciascun richiedente, per le quali il mutuo potra' essere concesso ad
integrazione del contributo di cui all'articolo 3, in misura pari
alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del
contributo stesso".
All'articolo 16, al secondo comma, dopo le parole: "Ministero dei
lavori pubblici", sono aggiunte le parole: "senza ulteriore assenso
del Ministero del tesoro".
Dopo l'articolo 18, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 18-bis. - Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di
cui ai decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6
ottobre 1972, n. 552 e relative leggi e di conversione, sono estese
le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.
Art. 18-ter. - (Interventi nei centri storici). - Per gli
interventi nei centri storici dei comuni di cui all'elenco A
allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II
del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.
I centri storici saranno delimitati con decreto del presidente
della regione competente per territorio su proposta dei comuni
interessati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti".
Gli articoli 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.
Dopo l'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 29-bis. - E' assegnato alla regione Marche un contributo
speciale di lire 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973,
1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri
uffici, alle necessita' derivanti dagli accertamenti dei danni e
dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e
alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle
province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in
relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e al presente
decreto.
Art. 29-ter. - Il penultimo comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"All'uopo lo Stato mettera' a disposizione della regione Marche
l'importo di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo
annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal
1973 al 1991 e quello di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1992.
La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita'
previste dalla presente legge sara' riversata, al bilancio dello
Stato "".
Dopo l'articolo 39, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 39-bis. - L'articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 1971, n.
119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n.
288, e' sostituito dal seguente:
"In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio
1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano
della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia
di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a
provvedere a sua cura e spesa:
a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici
pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, e e di altre
opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e e di scuole
materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici e di
culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni
altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonche' al ripristino degli
arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici
stessi; che siano stati distrutti o danneggiati;
b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro
storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad
esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;
c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia
economica popolare ed alla esecuzione e di tutte le opere di
urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale
piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali
varianti;
d) al consolidamento dell'abitato e di Tuscania, ai sensi della
legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o
ricostruzione degli edifici;
e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste
senza tetto e e di locali da adibire ad attivita' commerciale,
artigianale e professionale, nonche' alla realizzazione delle
necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltreche'
nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza
tetto, anche nelle zone di insediamento per attivita' industriali ed
artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di
fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente
articolo;
f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e
monumentale di proprieta' privata o e di enti pubblici;
g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di
opere di edilizia sociale;
h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la
riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di
qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;
h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello
Stato, di alloggi dell'istituto provinciale autonomo delle case
popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei
lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960,
n. 1676;
i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonche' a rilievi
e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai
successivi articoli, nonche' a studi e progettazioni di opere
previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al
centro storico di Tuscania;
l) al pagamento delle espropriazioni necessarie
all'attuazione dei piani e di cui ai paragrafi precedenti b) e c).
La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello
Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con
strutture e dimensione diverse da quelle preesistenti.
Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i
miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui
le opere sono destinate.
L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, lo impegno della
spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle
opere, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi di cui
al successivo articolo 6, e' demandata, in deroga ai limiti di
competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere
pubbliche per il Lazio e l'Umbria".
Art. 39-ter. - Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1
aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1971, n. 288, e' sostituito dal seguente:
"L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed
all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro
storico di Tuscania, colpito dal sisma, nonche' alla formazione del
piano per il risanamento igienico e la ristrutturazione
urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori
ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e
natura sono effettuati a spese dello Stato".
Art. 39-quater. - L'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n.
119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n.
288, e' sostituito dal seguente:
"I contributi previsti dalla lettera h) dell'articolo 4 per la
riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di
qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della
spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da
presentarsi ai competenti uffici del genio civile:
a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la
cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di 5 vani ed
accessori;
b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la
cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed
accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
Qualora si tratti di edifici di proprieta' privata siti nel centro
storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in
misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa
risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente
occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per
cento.
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente
articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio
civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici
iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere
della pretura competente per territorio, e tutte le altre
documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle
domande.
La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio
civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in
deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la
spettanza e la determinazione della misura del contributo.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti
della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la
corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio
urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli
uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio
civile.
Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti e
di concessione dei contributi, il provveditorato regionale alle opere
pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta,
anticipazioni al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e
della eventuale spesa a totale carico dello Stato risultante dalla
perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti
ii delle disponibilita' finanziarie.
La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a
totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati,
in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da
parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi
agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel
centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere
preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti per il
Lazio".
Art. 39-quinquies. - All'articolo 7 del decreto-legge 1 aprile
1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio
1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ove tra i proprietari delle varie unita' immobiliari costituenti
un comparto non vi sia unanimita' di consensi per la riparazione o
ricostruzione degli edifici, sara' sufficiente e vincolante per i
dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi
dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle
singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero
comparto.
Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente
comma, il comune di Tuscania avra' facolta' di procedere a norma
dell'articolo 23 della legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero sostituirsi ai proprietari
interessati mediante l'occupazione temporanea degli immobili. In tale
ultima ipotesi, i proprietari sono tenuti al rimborso in una unica
soluzione della spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di
inadempienza, i provvedimenti esecutivi di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639".
Art. 39-sexies. - Alla fine dell'articolo 21 del decreto-legge 1
aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole:
"e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale
cittadina completo di idonei impianti di depurazione".
Art. 39-septies. - Il Ministro per il tesoro, con propri decreti,
determina le condizioni e modalita' per l'utilizzo del fondo speciale
di cui all'articolo 37-ter del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288.
Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma e'
autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro.
All'onere di lire 200 milioni si provvede a carico del capitolo
3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" .
All'articolo 40, al primo comma, le parole: "25.000 milioni", sono
sostituite con le parole: "32.000 milioni"; le parole: "10.000
milioni o, sono sostituite con le parole: "15.000 milioni o, e le
parole: "1.000 milioni", sono sostituite con le parole: "3.000
milioni".
Nell'elenco A allegato e' aggiunto il comune di Pietralunga in
provincia di Perugia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - SCALFARO -
GULLOTTI - FERRI - COPPO
- TAVIANI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA