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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli articoli 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22 e 52
dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, concernente le
disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
Articolo 1: E' sostituito dal seguente:
L'indennita' di trasferta e' corrisposta ai dipendenti che si
recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti
dai loro superiori.
L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha
luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole
delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a
raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro.
La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio
eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalita' da
stabilirsi dall'Azienda.
Per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata
in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il
dipendente appartiene.
Viene considerata residenza del personale esecutivo, della linea il
punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo
occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di
lavoro e per farvi ritorno non e' considerato lavoro.
Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la
residenza e' costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla
sua sorveglianza.
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga
durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del
servizio che espleta, riferita alle possibilita' pratiche del
rientro, lo consenta.
Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero e'
disciplinato da apposite disposizioni di legge".
Articolo 2: E' sostituito dal seguente:
"Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10
chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennita' di
trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:
1) direttore centrale di 1ª classe, direttore comparti-
mentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compar-
timentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 430
2) ispettore capo superiore, ispettore capo. . . . . . . " 370
3) ispettore principale, ispettore . . . . . . . . . . . " 320
4) segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equi-
parate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo
stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo sta-
zione superiore e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . . " 320
5) segretario e qualifiche equiparate, capostazione e
qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equipara-
te, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente
capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista,
nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e
qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere,
gestore di 1ª classe, assistente di stazione, gestore, con-
duttore, macchinista t.m., aiuto macchinista, aiuto macchi-
nista t.m., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante,
tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore,
capo operaio specializzato, operaio specializzato dell'arma-
mento, carpentiere, motorista, elettricista. . . . . . . . . " 250
6) rimanente personale . . . . . . . . . . . . . . . . . " 210
Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le
suindicate misure orarie dell'indennita' di trasferta spettante sono
maggiorate del 50 per cento.
Per le missioni compiute in localita' distanti meno di 10
chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure
orarie dell'indennita' di trasferta sono ridotte del 50 per cento.
L'indennita' di trasferta, nelle misure previste nei precedenti
commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso
il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30
minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.
L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni di durata
inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella localita' di
abituale dimora, ove questa sia diversa dalla localita' di residenza,
anche convenzionale.
Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore
si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni
interessanti il medesimo giorno solare.
Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore
22 e le ore 6 compete l'indennita' di trasferta anche se la durata
complessiva della missione e' inferiore a 5 ore".
Articolo 5: Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Per le missioni compiute lungo la linea, in localita' non
collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal
personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano
dal limite della stazione stessa".
Articolo 8: Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie
attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si
corrisponde, indipendentemente da quanto puo' spettare per
trattamento di infortunio, la indennita' di trasferta fino a quando,
a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilita' di
restituirsi in residenza".
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il direttore generale puo' concedere il trattamento previsto nel
precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni,
anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro
servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei
sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilita' di restituirsi
in residenza".
Articolo 10: Al punto e), dopo le parole "... e' obbligato a
conseguire" e' inserito un punto anziche' il punto e virgola.
Articolo 11: Dopo il quarto comma, sono inseriti i due commi
seguenti:
"Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di
linea, sia all'interno che all'estero, e' ammesso l'uso della prima
classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore
centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi
di trasferimento all'estero.
Per tutto il personale e' ammesso, in caso di viaggio aereo di
servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di
una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite
di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato
per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidita'
permanente".
Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o
qualifiche piu' elevate compete il rimborso del " diritto fisso "
spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con
letti. Per tutto il restante personale e' ammesso il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta".
Articolo 13: E' sostituito dal seguente:
"Indennita' di trasferta al personale di macchina e dei treni.
Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennita' di
trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per
tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per
esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per
interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre
l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito,
avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta
si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.
E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le indennita' ed
i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio
giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e
dei treni:
a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia
per istruzione;
b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro
o da un deposito ad un'officina e viceversa;
c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un
viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra
l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni".
Articolo 14: La misura massima della speciale indennita' mensile di
cui al secondo comma e' stabilita in lire 18.000.
Articolo 18: La misura di lire 26,50 relativa all'indennita'
chilometrica prevista al settimo comma e' stabilita in lire 40.
Le misure di lire 2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di
spesa previsti all'undicesimo comma sono stabilite, rispettivamente,
in lire 4.000 ed in lire 4.800.
Articolo 19: Le misure dell'indennita' di prima sistemazione di cui
al primo comma sono raddoppiate.
Articolo 22: La misura dell'indennita' di cui al primo comma e'
stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma e' stabilita
in lire 40.
Articolo 52: Le misure del premio orario di presenza a bordo
previste al punto B) in sostituzione dell'indennita' di trasferta per
il personale delle navi traghetto, saranno adeguate con decreto del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile apportandovi un aumento
percentuale in nessun caso superiore a quello medio delle rivalutate
misure dell'indennita' di missione di cui alla presente legge.