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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale
delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli
1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di
rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio.
Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve
termine.