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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e
all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire
25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112, e' elevato a lire
120.000.000 a partire dall'anno finanziario 1972.