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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La valutazione di cui al comma sesto dell'articolo 6 della legge 26
gennaio 1962, n. 16, deve essere richiesta, a pena di decadenza,
entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto
termine, per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma sono prese in
considerazione anche le istanze gia' pervenute al Ministero della
pubblica istruzione, da parte di professori in servizio all'atto
della domanda, dopo la data di entrata in vigore della legge 26
gennaio 1962, n. 16.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA