Legge Ordinaria n. 24 del 08/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1973 n. 68)
Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio pre-ruolo di professori universitari prestato nella posizione di incaricato senza possesso della libera docenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La valutazione di cui al comma sesto dell'articolo 6 della legge 26
gennaio  1962,  n.  16,  deve  essere richiesta, a pena di decadenza,
entro  un  anno  dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto
termine,  per  i professori ordinari attualmente in servizio, decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma sono prese in
considerazione  anche  le  istanze  gia' pervenute al Ministero della
pubblica  istruzione,  da  parte  di  professori in servizio all'atto
della  domanda,  dopo  la  data  di  entrata in vigore della legge 26
gennaio 1962, n. 16.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1973

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - SCALFARO -
                                                             MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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