Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata consta di fascicoli regionali e di un
Bollettino nazionale.
Nei fascicoli regionali e' effettuata, dalle societa' aventi sede
in ciascuna regione, la pubblicazione integrale degli atti e fatti la
cui pubblicazione e' prescritta dal codice civile.
Il Bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta
pubblicazione nei fascicoli regionali, nonche' la pubblicazione
integrale degli atti e fatti delle societa' quotate in borsa.