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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale
forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente
alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle
disposizioni della presente legge.
Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il
Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo'
estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo
articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di
propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.