Legge Ordinaria n. 27 del 22/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1973 n. 69)
Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Misura della pensione).

  L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' Sostituito dal
seguente:
  "La  misura  della  pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi
del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni
di  servizio  utile fino al massimo di trenta, considerando come anno
intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.
  Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360
volte  la  media  delle  retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti
alla  data  di  decorrenza  della pensione - relative alle qualifiche
rivestite  dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione
o  di  imbarco  - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo'
far  valere  ai  fini del conseguimento della pensione - ed al genere
della nave e della navigazione.
  La  determinazione  delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a
ciascuna   retribuzione  tabellare  giornaliera  un  peso  pari  alla
corrispondente durata della navigazione.
  Nella  determinazione  della  retribuzione  per  il  calcolo  della
pensione   non  sono  considerati  i  periodi  di  servizio  militare
compiuti,  sia  in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per
richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.
  L'importo   della   pensione   e'   integrato  fino  a  raggiungere
l'ammontare   dei  trattamenti  minimi  stabiliti  dall'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e'
maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed
alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.
  Tale  maggiorazione  e'  a  carico  dell'assicurazione obbligatoria
allorquando  competa al marittimo un trattamento di pensione a carico
dell'assicurazione  stessa che comporti la concessione delle quote di
maggiorazione per i familiari a carico.
  L'importo  della  pensione,  al  netto  delle  maggiorazioni  per i
familiari  a  carico,  non  puo'  essere inferiore al trattamento che
sarebbe  spettato,  applicando  le  norme  e le tabelle di competenze
medie  vigenti  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge, aumentato del 20 per cento.
  La  pensione  dell'iscritto,  al  netto  delle  maggiorazioni per i
familiari  a  carico,  non  puo' essere inferiore ai 15/30 del 74 per
cento  della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la
liquidazione  avvenga  a  seguito  di  infortunio  occorso mentre era
imbarcato  o  per causa di servizio o di malattia contratta per causa
di   servizio   mentre   era   imbarcato,   secondo  quanto  previsto
dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.
  La  pensione  annua  complessiva  determinata  a norma del presente
articolo   comprende   la   quota   di   pensione   dovuta  a  carico
dell'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti  in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti
utili per la pensione complessiva.
  Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti
di   importo   inferiore   all'ammontare   della  quota  di  pensione
dell'assicurazione   obbligatoria   indicata   al  comma  precedente,
entrambe  al  netto  delle  maggiorazioni  per  i familiari a carico,
spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.
  La   pensione   annua   complessiva,   al   netto  delle  quote  di
maggiorazione  per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate
mensili.
  La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta con i criteri previsti
dall'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti.
  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si applicano, con
effetto   dal   1  gennaio  1970,  alle  pensioni  aventi  decorrenza
successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai
superstiti  di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o
di  titolare  di  pensione  diretta  avente decorrenza anteriore al 1
gennaio 1970".
  Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente
legge  che  siano  state  assoggettate  a riduzione per effetto della
disposizione  contenuta  nell'articolo 13, settimo comma, della legge
27  luglio  1967,  numero 658, sostituito dal presente articolo, sono
ripristinate  nel  loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data
predetta.
 

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