Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Misura della pensione).
L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' Sostituito dal
seguente:
"La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi
del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni
di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno
intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.
Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360
volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti
alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche
rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione
o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo'
far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere
della nave e della navigazione.
La determinazione delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a
ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla
corrispondente durata della navigazione.
Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della
pensione non sono considerati i periodi di servizio militare
compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per
richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.
L'importo della pensione e' integrato fino a raggiungere
l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e'
maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed
alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.
Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione obbligatoria
allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico
dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di
maggiorazione per i familiari a carico.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i
familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che
sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze
medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, aumentato del 20 per cento.
La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i
familiari a carico, non puo' essere inferiore ai 15/30 del 74 per
cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la
liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era
imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa
di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto
dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente
articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti
utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti
di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione
dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente,
entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico,
spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di
maggiorazione per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate
mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti
dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con
effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza
successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai
superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o
di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1
gennaio 1970".
Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente
legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della
disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge
27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono
ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data
predetta.