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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare
all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti
dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive
integrazioni, nuovi fondi, entro il limite di 40 miliardi di lire,
destinati alla concessione di finanziamenti, con le modalita'
previste dalla legge predetta e successive modificazioni, a piccole e
medie imprese industriali che ne facciano richiesta al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che versino in
gravi difficolta' economico-finanziarie, al fine di agevolare la
continuazione dell'attivita' produttiva delle imprese stesse. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata alla esistenza di
condizioni tali da assicurare l'incremento della produttivita' al
fine di garantire il mantenimento dei livelli di occupazione. Il 40
per cento dei finanziamenti e' destinato a piccole e medie imprese
industriali i cui stabilimenti siano localizzati nei territori del
Mezzogiorno. I finanziamenti sono concessi prioritariamente alle
piccole e medie imprese industriali che diano garanzia di adeguati
programmi di produzione e di sviluppo. Le caratteristiche delle medie
e piccole imprese, ai fini della applicazione della presente legge,
sono definite dal CIPE.
I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi
anche nei casi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1
ottobre 1969, n. 666, nonche' alle imprese che, essendosi trovate
nelle condizioni di cui al precedente comma, abbiano gia' beneficiato
della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e
modificazioni, e tuttora si trovino nelle condizioni di cui al comma
precedente.
Il comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n.
623, quando e' chiamato a formulare proposte per l'applicazione della
legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' integrato da tre rappresentanti delle regioni, di
cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle
regioni. Quando ne ricorra l'urgenza le proposte del predetto
comitato possono essere formulate sulla base di istruttorie
effettuate da un istituto di mediocredito, scelto dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato fra quelli indicati
dall'impresa interessata. Il Ministero dell'industria, prima di
sottoporre al comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1959, n. 623, le proposte di finanziamento, deve chiedere alla
regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. La
regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta,
trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato, la proposta e'
ugualmente sottoposta al comitato.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta
al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge.