Legge Ordinaria n. 275 del 18/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1973 n. 149)
Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' sostituito dal
seguente:
  "Qualora  entro  il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto
prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su
domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino
ad un massimo di 12 mesi.
  Trascorso  il  termine del 30 giugno 1973 e dell'eventuale proroga,
il  Presidente  della  Giunta  regionale  nomina  un  commissario che
provvede  entro  sei  mesi  alla  redazione  del  piano,  il quale e'
approvato   entro  60  giorni  dal  consiglio  comunale,  sentite  le
commissioni di cui agli articoli 15 e 16".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 maggio 1973

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - RUMOR -
                                                                FERRI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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