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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' sostituito dal
seguente:
"Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto
prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su
domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino
ad un massimo di 12 mesi.
Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e dell'eventuale proroga,
il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che
provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e'
approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le
commissioni di cui agli articoli 15 e 16".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
FERRI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA