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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, gia' modificato
con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e' modificato come segue:
"L'istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti e) con
l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte
quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da
autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI -
BADINI CONFALONIERI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA