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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa - istituito con regio
decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato dalla legge 1
luglio 1952, n. 862, con il compito di provvedere alla razionale
utilizzazione delle acque del bacino del medio e basso Flumendosa,
per uso irriguo, potabile ed idroelettrico - e' autorizzata la
concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per
ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973, da destinare al
ripianamento dei bilanci dell'ente.
Una relazione sull'andamento dell'ente dovra' essere allegata ogni
anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici.
La relazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione
dell'ente unitamente al conto consuntivo.