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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto
dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli
articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono
assunte a carico dello Stato:
1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici
giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;
2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di
macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione
di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo,
macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento
dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;
3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle
attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove
costruzioni statali, comunali o private.