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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno
rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di
superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1
e 3, della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313,
possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a
maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima
classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore delle
forze armate di appartenenza.
La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali
che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono
iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di
maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima
classe.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dalla Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA