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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle
vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18
marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai
mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti
e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in
occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad
esaltare le restituite liberta' democratiche nel periodo successivo
al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.