Legge Ordinaria n. 296 del 28/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1973 n. 153)
Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  vigenti  in  materia  di pensioni in favore delle
vittime  civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18
marzo  1968,  n.  313,  sono  estese  ai  superstiti dei caduti ed ai
mutilati,  invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti
e  fascisti,  della  polizia  e delle forze armate regie italiane, in
occasione  di  manifestazioni  popolari  o di singoli episodi tesi ad
esaltare  le  restituite liberta' democratiche nel periodo successivo
al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.
 

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