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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 marzo
1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:
"I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle
aziende autonome e delle societa' da essi costituite, o nelle quali
detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere
durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o piu'
delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o
contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per
legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai
medesimi.
I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno
avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una
o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli
impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I
mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e
sugli impianti esistenti e futuri, nonche' da eventuali garanzie
integrative. Il privilegio e' costituito di diritto ai sensi della
presente disposizione, senza bisogno di formalita'; tranne quella
della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia,
nella quale e' o sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in
quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto
dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello
indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non
pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a
quella della pubblicazione anzidetta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA