Legge Ordinaria n. 297 del 28/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1973 n. 153)
Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 marzo
1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:
  "I  mutui  a  favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle
aziende  autonome  e delle societa' da essi costituite, o nelle quali
detengano  la  maggioranza del capitale azionario, non potranno avere
durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o piu'
delle  seguenti  garanzie:  prima  ipoteca;  cessione di annualita' o
contributi  a  carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni  o  dei  loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per
legge;  garanzie  dello  Stato,  delle  regioni,  delle province, dei
comuni  o  dei  loro  consorzi,  da  concedersi di volta in volta dai
medesimi.
  I  mutui  a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno
avere  durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una
o  piu'  delle  seguenti  garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli
impianti;  cessione  di annualita' o contributi a carico dello Stato,
delle  regioni,  delle  province,  dei  comuni o dei loro consorzi. I
mutui  saranno  inoltre  assistiti da privilegio legale sulle opere e
sugli  impianti  esistenti  e  futuri,  nonche' da eventuali garanzie
integrative.  Il  privilegio  e' costituito di diritto ai sensi della
presente  disposizione,  senza  bisogno  di formalita'; tranne quella
della  pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia,
nella  quale  e'  o  sara'  situata  ciascuna opera o impianto, ed in
quelle  dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto
dato   in  garanzia.  Tale  privilegio  segue  immediatamente  quello
indicato  al  n.  5  dell'articolo  2780  del  codice  civile, ma non
pregiudica  ogni  altro  diritto  di  prelazione  di data anteriore a
quella della pubblicazione anzidetta".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 maggio 1973

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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