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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo
1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle
disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le
misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a
partire dal 1 gennaio 1946 e' estesa al caso degli ufficiali
dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI
- MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA