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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera e-bis) dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178,
sull'ordinamento della Marina militare, aggiunta con l'articolo unico
della legge 1 ottobre 1969, n. 698, e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) armare le unita' navali assegnate al servizio delle
capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del
naviglio militare, nonche' farne assumere il comando, per
l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in
possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale
di tali unita' e che provengano dal Corpo di stato maggiore della
Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di
capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione
dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da
stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della
Marina".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI
- LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA