Legge Ordinaria n. 3 del 09/01/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1973 n. 26)
Integrazioni e modificazioni al testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  L'articolo   125   del  testo  unico,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  agosto  1967,  n.  1417, modificato
dall'articolo  8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e' sostituito dal
seguente:
  "Alla   sostituzione   del  personale  di  cui  alla  tabella  XXIV
dell'articolo  119  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo
scambio  ed  al  trasporto  degli  effetti  postali  ed ai servizi di
ricevitoria,  che  sia  assente per congedo, malattia od altre cause,
nonche'  alla  copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per
cessazioni  e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle
armi  dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco
tenuto  presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa
provvedere  con  gli  agenti  di scorta previsti dall'articolo 17 del
presente  testo  unico dovra' comprendere un numero di sostituti pari
ali  30  per  cento  dei  posti,  di  cui  alla  citata  tabella XXIV
dell'articolo  119  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre  1970,  n.  1077,  in  assegno  alla  direzione provinciale,
esclusa  la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli
da  bandirsi  con  ordinanza  del  direttore  provinciale,  che sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  Per  essere  ammessi  al  suddetto  concorso  gli  aspiranti devono
possedere i seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b)  eta'  non  inferiore  ai  diciotto  anni  e  non superiore ai
trentadue,  elevata  a  quarantacinque  in  favore  delle  vedove del
personale  postelegrafonico  deceduto  senza aver maturato il periodo
minimo utile per il conseguimento della pensione;
    c) buona condotta;
    d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura
del servizio da svolgere;
    e) titolo di studio di licenza elementare.
  Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso
e'  riservato  a favore degli orfani del personale postelegrafonico e
delle  vedove  del  personale  postelegrafonico  deceduto  senza aver
maturato  il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti
disposizioni per il conseguimento della pensione.
  Per  lo  svolgimento  e  la  definizione  del  concorso  stesso  si
applicano  le  norme  contenute  nel  testo  unico delle disposizioni
concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077.
  La  graduatoria  e'  formata  dalla commissione provinciale per gli
uffici  locali  che  procede alla valutazione dei titoli applicando i
coefficienti  numerici  ed  i  criteri  preliminarmente  fissati  con
decreto  del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la
commissione  centrale  per  gli  uffici  locali. Detta graduatoria e'
approvata   dal   direttore   provinciale   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  direttore  provinciale,  in base alla graduatoria del concorso,
dispone  con  ordinanza  l'iscrizione  dei  vincitori nell'elenco dei
sostituti  con  effetto  dal  primo  giorno  del mese successivo alla
formazione della detta graduatoria.
  L'iscrizione  nell'elenco e' mantenuta fino al compimento dell'eta'
di sessantacinque anni"
 

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