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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato
dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e' sostituito dal
seguente:
"Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV
dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo
scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di
ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause,
nonche' alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per
cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle
armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco
tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa
provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del
presente testo unico dovra' comprendere un numero di sostituti pari
ali 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV
dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale,
esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli
da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono
possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai
trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del
personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo
minimo utile per il conseguimento della pensione;
c) buona condotta;
d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura
del servizio da svolgere;
e) titolo di studio di licenza elementare.
Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso
e' riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e
delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver
maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti
disposizioni per il conseguimento della pensione.
Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si
applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077.
La graduatoria e' formata dalla commissione provinciale per gli
uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i
coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la
commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria e'
approvata dal direttore provinciale delle poste e delle
telecomunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso,
dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei
sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla
formazione della detta graduatoria.
L'iscrizione nell'elenco e' mantenuta fino al compimento dell'eta'
di sessantacinque anni"