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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver
raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla
presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio
nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio,
per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione
del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di
quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non
riversibile:
aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi
corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . L. 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 60.000
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal
sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e
compete fino al compimento degli anni sessantacinque".