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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b)
dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il
sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e
di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative
intese all'incremento e alla diffusione delle attivita' musicali, e'
costituito:
dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi
del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni
circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1 aprile
1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e
dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547,
convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi
della societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo
21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della
convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19
luglio 1960, n. 1034;
da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita
la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti
erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n.
62.
Gli eventuali residui di gestione sui fondi di cui al presente
articolo sono accantonati per essere utilizzati allo stesso scopo per
l'esercizio successivo.