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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere
autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su
richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad
assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti
dagli iscritti, nonche' dei contributi per assistenza contrattuale
che siano stabiliti dai contratti di lavoro.
I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le
organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da
sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di
riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei
compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per
l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano
sollevati da ogni qualsiasi responsabilita' verso terzi derivante
dall'applicazione della convenzione.
Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli
esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto
comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione
delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA