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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, gia'
modificato con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968 n. 64, e'
sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un
canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il
reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone
e' dovuto nella seguente misura:
sulla parte di reddito:
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento;
da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;
da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;
oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.:
Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone
debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".