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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se
persone fisiche, o la nazionalita' se persone giuridiche, degli altri
Stati membri delle Comunita' europee, sono estese le previsioni
normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la
nazionalita' italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di
seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo
comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto
comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo
23, primo comma.